(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65; Visto, in particolare, l'Art. 5-quater della suddetta legge regionale concernente l'approvazione del regolamento regionale relativo alle domande per i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 22 dicembre 2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione di cui al testo vigente dell'Art. 5-quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) - modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65 - denominato «Regolamento di attuazione dell'Art. 5-quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche)»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'Art. 5-quater della legge regionale 9 ettembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65, disciplina: a) le modalita' di presentazione della domanda per accedere ai contributi regionali e la documentazione da allegare alla stessa; b) i criteri e le modalita' di assegnazione dei contributi da erogare per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili; c) i criteri e le modalita' di quantificazione del contibuto massimo erogabile a ciascun richiedente.